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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 39 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che

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autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della sanità.

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Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito il Ministero della sanità, un piano organico dei corsi di

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Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la

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Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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raccomandato con ricevuta di ritorno. Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della

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Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite per i ricorsi di prima istanza.

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La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del lavoro e

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Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione le denuncia deve essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero del lavoro e

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Per gli infortuni seguiti da morte copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura del pretore, rimessa al Ministero del lavoro e della

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Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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della decisione del Ministero del lavoro o della previdenza sociale.

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Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni

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, in mancanza, dal presidente del Tribunale e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Ministero della sanità; qualora i medici

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Ministero dal lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

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lavoro e in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo.

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fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con l'autorizzazione del Ministero delle finanze.

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delle rendite stesse secondo le norme stabilite dall'Istituto assicuratore e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti dai quali risulta che essi non sono soggetti al contributo stesso.

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norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza

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Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica, la sua

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prestiti ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51,ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede di

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Il ricorso all'ispettorato del lavoro contro la diffida dell'istituto assicuratore e quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro

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Le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono poste sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad esse le

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demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della

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liquidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello del tesoro, e ripartito fra gli Istituti stessi in proporzione dei premi e

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alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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arbitrale previsto dall'articolo 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di

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rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva

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all'Ispettorato del lavoro o ai Ministero del lavoro e della previdenza sociale i quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata

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La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo

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, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l'Istituto assicuratore. Questo ha

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Sul fondo di cui al comma precedente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare somme: a) per sovvenire istituzioni aventi per

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ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette; 2) i dipendenti delle aziende autonome del Ministero

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presente capo affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme

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